Statuto

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore (nella forma di Associazione di Volontariato) denominato:

“OPS – Osservatorio Permanente Salinella”

L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale del Volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

È esclusa qualsiasi finalità sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L’associazione ha sede legale in via Lago d’Albano 2 c/o Parrocchia Santa Famiglia nel comune di Taranto – CAP 74121.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è costituita da:

    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 co. 1 lett. k) d. lgs. 117/2017) che abbiano tra gli obiettivi la finalità di promuovere e valorizzare l’ecosistema e l’ambiente nell’area del quartiere Salinella;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato in materia di tutela dell’ambiente e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d. lgs. 117/2017 (art. 5 co. 1 lett. i) d. lgs. 117/2017);
    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali (art. 5 co. 1 lett. e) d. lgs. 117/2017);
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. f) d. lgs. 117/2017);
    • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 co. 1 lett. z) d. lgs. 117/2017);
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) d. lgs. 117/2017) per formare ed istruire le nuove generazioni in materia di cittadinanza attiva, ambiente e sviluppo sostenibile;
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della   povertà educativa (art. 5 co. 1 lett. l) d. lgs. 117/2017);
    • formazione universitaria e post-universitaria su temi attinenti alla cittadinanza attiva, tutela del territorio, dell’ambiente e promozione delle risorse ambientali (art. 5 co. 1 lett. g) d. lgs. 117/2017);
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. h) d. lgs. 117/2017) che permetta di conseguire un progresso in materia di cittadinanza attiva tutela del territorio;
    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione   della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 co. 1 lett. p) d. lgs. 117/2017);
    • protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. y) d. lgs. 117/2017);
    • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 co. 1 lett. r) d. lgs. 117/2017);
    • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. s) d. lgs. 117/2017);
    • organizzazione e   gestione    di    attività    sportive dilettantistiche (art. 5 co. 1 lett. t) d. lgs. 117/2017);
    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 co. 1 lett. v) d. lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) le azioni dell’associazione si concretizzeranno in:

    • Promozione di studio e approfondimento dei problemi attraverso proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sportivi, socio-assistenziali, socio-sanitari e culturali al fine di migliorare le condizioni di vita del quartiere;
    • Rappresentazione delle istanze generali dei cittadini presso l’Amministrazione Comunale ed altre pubbliche istituzioni, presentando proposte di iniziative per migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, l’arredo urbano, gli impianti sportivi;
    • Verifica dell’attuazione dei processi di consultazione con il Municipio rispetto alle materie di pianificazione urbanistica, mobilità, opere pubbliche, gestione dei servizi pubblici e rete commerciale, programmazione sociale e culturale;
    • Vigilanza sulla democratica e corretta gestione della cosa pubblica anche attraverso l’uso del diritto di informazione ed accesso agli atti, ai procedimenti e alle strutture e servizi, come previsto dalla legislazione vigente;
    • Stimolazione della partecipazione alla vita sociale dei cittadini rendendoli partecipi delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità;
    • Collaborazione con organizzazioni limitrofe e similari, ricercando il coordinamento anche con gli altri comitati ed associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose presenti nel quartiere;
    • Costituzione di gruppi di ricerca e di studio specifici anche per lo svolgimento delle proprie attività;
    • Organizzazione e gestione – direttamente con i propri aderenti od attraverso collaborazioni con altre associazioni e comitati – di qualsiasi manifestazione ed iniziativa a carattere sociale, culturale, turistico, ambientalistico, educativo e sportivo che sia tesa al recupero e valorizzazione delle strutture ed aree presenti nel territorio finalizzate agli interessi della comunità di quartiere;
    • ogni altra attività reputata utile e idonea al conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

Per lo svolgimento delle predette attività, l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione opera nel territorio della Regione Puglia, con particolare attenzione al quartiere “Salinella” di Taranto, delimitato dai seguenti confini:

Nord – Prolungamento di Viale Trentino a partire dall’incrocio con Via Cagliari fino alle Case Muso di Rizzo (incluse);

Sud – Linea che, partendo dalle Case Spartera (incluse), passa per le Masserie Giardinello e Annunziata (escluse) fino all’intersezione con la linea di costa del Mar Grande;

Est – Linea che congiunge le Case Muso di Rizzo e Case Spartera (incluse)

Ovest – Viale Magna Grecia dall’incrocio con Viale Trentino fino all’intersezione del suo prolungamento con la linea di costa Mar Grande, stessa linea di costa fino ad intersecare il confine Sud.

Rif. topografico dell’area di riferimento

Rif. satellitare dell’area di riferimento

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19, votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa (se prevista), denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

Al contempo, hanno il dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Sono ammessi a prestare la propria attività anche i volontari non soci, secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore (ad esempio volontari per un giorno, per eventi specifici o progetti).

L’attività del volontario, socio o non socio, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

    • Assemblea degli associati
    • Organo di amministrazione
    • Presidente

ART. 11

(L’assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale (pagamento quota entro il 28 febbraio anno associativo), ove prevista. È l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull’esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 fino ad un numero massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

    • amministra l’associazione;
    • attua le deliberazioni dell’assemblea;
    • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
    • disciplina l’ammissione degli associati;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 19

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

    1. il libro degli associati (e di eventuali associazioni aderenti) tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di Amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi (anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del RUNTS) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

    1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
    2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
    3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.